Strategia Aviation per l'Europa
La Commissione approva un regime di aiuti irlandese da 26 milioni di euro per compensare gli operatori aeroportuali nel contesto dell'epidemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE, un regime di aiuti irlandesi da 26 milioni di euro per risarcire gli operatori aeroportuali per le perdite causate dall'epidemia di coronavirus e le restrizioni ai viaggi imposte dall'Irlanda per limitare la diffusione del coronavirus. L'aiuto consiste di tre misure: i) una misura di risarcimento del danno; (ii) una misura di aiuto a sostegno degli operatori aeroportuali fino a un massimo di 1.8 milioni di euro per beneficiario; e (iii) una misura di aiuto per sostenere i costi fissi non coperti di queste società.
L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. In caso di sostegno per i costi fissi scoperti, l'aiuto può essere concesso anche sotto forma di garanzie e prestiti. La misura di risarcimento dei danni sarà aperta agli operatori degli aeroporti irlandesi che hanno gestito più di 1 milione di passeggeri nel 2019. In base a questa misura, questi operatori possono essere risarciti per le perdite nette subite durante il periodo tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2020 a seguito di le misure restrittive attuate dalle autorità irlandesi per contenere la diffusione del coronavirus.
La Commissione ha valutato la prima misura ai sensi dell'art 107 (2) (b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ha rilevato che provvederà al risarcimento dei danni direttamente collegati allo scoppio del coronavirus. Ha inoltre riscontrato che la misura è proporzionata, poiché il risarcimento non supera quanto necessario per riparare il danno. Per quanto riguarda le altre due misure, la Commissione ha ritenuto che fossero in linea con le condizioni stabilite nell'aiuto di Stato Quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto (i) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021 e (ii) non supererà 1.8 milioni di euro per beneficiario nell'ambito della seconda misura e non supererà i 10 milioni di euro per beneficiario nell'ambito della terza misura.
La Commissione ha concluso che entrambe le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su questa base, la Commissione ha approvato le tre misure ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato. Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili suoe. La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.59709 nel registro degli aiuti di Stato sulla Commissione concorrenza sito Web una volta risolti tutti i problemi di riservatezza.
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