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Coronavirus

La Commissione approva il regime di garanzia francese che mobilita fino a 20 miliardi di euro di sostegno da parte di investitori privati ​​per le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus

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La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE, un regime di garanzia statale francese a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il programma mira a fornire finanziamenti a lungo termine alle imprese e quindi a facilitare nuovi investimenti a sostegno della ripresa dall'attuale crisi economica.

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime di garanzia francese sosterrà le piccole, medie e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus e le aiuterà a continuare le loro attività nonostante l'attuale incertezza economica. Mobilitando fino a 20 miliardi di euro di sostegno da parte di investitori privati ​​sotto forma di prestiti partecipativi e debito subordinato, il regime di garanzia contribuirà a mitigare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus concentrandosi sugli investimenti privati. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con Member Stats per garantire che le misure di sostegno nazionale possano essere messe in atto il più rapidamente ed efficacemente possibile, in linea con le norme dell'UE ".

La misura di sostegno francese

La Francia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia a sostegno delle aziende nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il sostegno assume la forma di una garanzia statale su veicoli di investimento privati, finanziati da investitori privati, che acquisiranno prestiti partecipativi distribuiti da banche commerciali e obbligazioni subordinate, migliorando così la propria posizione patrimoniale. Il regime sarà accessibile alle piccole e medie imprese e alle imprese a media capitalizzazione sulla base della presentazione di un piano di investimenti e di rating di credito minimi.

Il programma francese dovrebbe mobilitare fino a 20 miliardi di euro di finanziamenti privati ​​a lungo termine a sostegno delle aziende colpite dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus.

La garanzia statale coprirà fino al 30% del portafoglio di prestiti di partecipazione e obbligazioni subordinate acquisite dai veicoli di investimento privati ​​ed è calibrata per garantire che il rischio a carico degli investitori privati ​​rimanga limitato, in linea con un rating di credito investment grade, quindi incentivare gli investitori privati ​​(come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione e le società di gestione del risparmio) a convogliare i finanziamenti verso l'economia reale. I prestiti di partecipazione e le obbligazioni subordinate ammissibili ai sensi del regime devono: (i) essere emessi prima del 30 giugno 2022, (ii) essere utilizzati per finanziare investimenti e debiti non preesistenti, (iii) avere una scadenza di 8 anni, con un 4 -anno periodo di grazia sui rimborsi principali.

La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare Articolo 107 (3) (b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuti di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia.

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La Commissione ha riscontrato che il regime francese è in linea con i principi stabiliti nel trattato UE ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese.

In particolare, lo schema francese è progettato per affrontare i rischi legati all'incapacità delle aziende di investire a causa dell'impatto economico di lunga durata dell'epidemia di coronavirus e delle relative incertezze. La Commissione ha riscontrato che la misura è strettamente necessaria per raggiungere il suo obiettivo: (i) il regime si basa su un importante coinvolgimento delle parti interessate private, in qualità di finanziatori e intermediari, volto a ridurre al minimo l'uso del sostegno pubblico; (ii) le caratteristiche della garanzia statale sono limitate all'importo necessario per attirare gli investitori adeguando il profilo di rischio dei loro investimenti; e (iii) la scelta di strumenti subordinati a lungo termine mira a rendere il regime attraente ed efficacemente utilizzato dai beneficiari finali, offrendo loro il tempo per sviluppare adeguatamente la propria attività negli anni a venire. La Commissione ha inoltre osservato che la struttura del regime e i vincoli relativi alla sua attuazione avrebbero giustificato un periodo di concessione che durasse fino alla fine di giugno 2022.

Infine, la Commissione ha concluso che la misura è proporzionata, tenendo conto in particolare dei criteri utilizzati per definire le società ammissibili, la remunerazione della garanzia statale e gli importi massimi degli strumenti sovvenzionati per beneficiario.

La Commissione ha quindi concluso che la misura contribuirà a gestire l'impatto economico del coronavirus in Francia. È necessario, appropriato e proporzionato porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali enunciati nel Quadro temporaneo.

Su questa base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

sfondo

In caso di situazioni economiche particolarmente gravi, come quella attualmente affrontata da tutti gli Stati membri a causa dell'epidemia di coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un aiuti di Stato Temporary Framework basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, come modificato il 3 aprile, May 8, Giugno 29, 13 ottobre 2020 e 28 Gennaio 2021, prevede i seguenti tipi di aiuti, che possono essere concessi dagli Stati membri:

(I) Sovvenzioni dirette, iniezioni di azioni, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati fino a 225,000 euro a una società attiva nel settore agricolo primario, 270,000 euro a una società attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1.8 milioni di euro a una società attiva in tutti gli altri settori per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono anche concedere, fino al valore nominale di 1.8 milioni di euro per impresa, prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio, tranne nel settore dell'agricoltura primaria e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, dove i limiti di Si applicano rispettivamente € 225,000 e € 270,000 per azienda.

(Ii) Garanzie statali per prestiti concessi da società per garantire che le banche continuino a fornire prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie statali possono coprire fino al 90% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento.

(III) Prestiti pubblici sovvenzionati a imprese (debito senior e subordinato) con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento.

(Iv) Salvaguardie per le banche che indirizzano gli aiuti di Stato all'economia reale che tale aiuto è considerato un aiuto diretto ai clienti delle banche, non alle banche stesse, e fornisce indicazioni su come garantire una distorsione minima della concorrenza tra le banche.

(V) Assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il rispettivo paese è temporaneamente "non commerciabile".

(Vi) Supporto per ricerca e sviluppo (R&S) correlato al coronavirus affrontare l'attuale crisi sanitaria sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un bonus può essere concesso per progetti di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri.

(Vii) Supporto per la costruzione e l'upscaling di strutture di collaudo sviluppare e testare prodotti (inclusi vaccini, ventilatori e indumenti protettivi) utili per affrontare l'epidemia di coronavirus, fino al primo impiego industriale. Ciò può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie senza perdita. Le società possono beneficiare di un bonus quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto.

(Viii) Supporto alla produzione di prodotti rilevanti per combattere l'epidemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie senza perdita. Le società possono beneficiare di un bonus quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto.

(Ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento dei pagamenti fiscali e / o sospensioni dei contributi previdenziali per quei settori, regioni o per i tipi di aziende più colpite dall'epidemia.

(X) Sostegno mirato sotto forma di sussidi salariali per i dipendenti per quelle aziende in settori o regioni che hanno sofferto maggiormente dell'epidemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare personale.

(Xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazione alle società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione appropriata. Sono in atto misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni relative alla necessità, all'adeguatezza e all'entità dell'intervento; condizioni per l'ingresso dello Stato nel capitale delle società e remunerazione; condizioni relative all'uscita dello Stato dal capitale delle società interessate; le condizioni relative alla governance, compresi il divieto di dividendi e i massimali di remunerazione per l'alta dirigenza; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizione e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e rendicontazione.

(Xii) Supporto per costi fissi scoperti per le aziende che affrontano un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di euro per impresa.

La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipazioni rimborsabili) concessi nell'ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, a condizione che siano soddisfatte le condizioni del quadro temporaneo.

Il quadro temporaneo consente agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno, ad eccezione dei prestiti e delle garanzie per lo stesso prestito e superando le soglie previste dal quadro temporaneo. Consente inoltre agli Stati membri di combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito del quadro temporaneo con le possibilità esistenti di concessione de minimis a una società fino a € 25,000 in tre anni fiscali per le società attive nel settore agricolo primario, € 30,000 in tre anni fiscali per le società attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 200,000 in tre anni fiscali per le società attive in tutti gli altri settori . Allo stesso tempo, gli Stati membri devono impegnarsi a evitare il cumulo indebito delle misure di sostegno per le stesse società al fine di limitare il sostegno per soddisfare le loro effettive esigenze.

Inoltre, il quadro temporaneo completa le molte altre possibilità già disponibili per gli Stati membri per mitigare l'impatto socioeconomico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato a Comunicazione su una risposta economica coordinata allo scoppio di COVID-19 esponendo queste possibilità.

Ad esempio, gli Stati membri possono apportare modifiche generalmente applicabili a favore delle imprese (ad esempio differire le tasse o sovvenzionare il lavoro a orario ridotto in tutti i settori), che non rientrano nelle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere un risarcimento alle aziende per i danni subiti a causa e direttamente causati dall'epidemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se è necessario prorogarlo.

La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.58639 nel registro degli aiuti di Stato sulla Commissione concorrenza sito web una volta eventuali questioni di riservatezza sono stati risolti. Le nuove decisioni di aiuti di Stato riportate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel E-News settimanali della competizione.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus qui.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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