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Bulgaria

La Commissione approva due regimi di sussidi salariali bulgari per preservare posti di lavoro nei settori maggiormente colpiti dall'epidemia di #Coronavirus

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La Commissione europea ha approvato due regimi di sostegno ai sussidi salariali bulgari per preservare l'occupazione nei settori più colpiti dall'epidemia di coronavirus. I regimi sono stati approvati nell'ambito degli aiuti di Stato Quadro temporaneoIl primo regime è un prolungamento e una modifica del regime di sussidi salariali approvato dalla Commissione il 14 Aprile 2020, noto in Bulgaria come regime di aiuti "60/40". Le principali modifiche al regime esistente riguardano l'estensione della misura a tre settori aggiuntivi (altra istruzione, studio dentistico e altri servizi di salute umana) e tre ulteriori categorie di dipendenti ammissibili, nonché il suo prolungamento fino alla fine del 2020.

Il regime modificato sarà finanziato nell'ambito del bilancio inizialmente approvato di 1.5 miliardi di BGN (circa 770 milioni di euro). Il secondo regime, con un budget stimato di 40 milioni di BGN (circa 20.5 milioni di euro), fornirà aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette di 290 BGN (circa 148 euro) per beneficiario al mese ed è aperto a società di tutte le dimensioni e autosufficienti impiegati attivi nei settori più colpiti dall'epidemia di coronavirus (trasporti, hotel, ristoranti e agenzie di viaggio). Il regime sarà cofinanziato dal Fondo sociale europeo e durerà al massimo fino alla fine del 2020. Entrambe le misure mirano ad evitare licenziamenti e a garantire il proseguimento delle attività commerciali durante l'epidemia di coronavirus.

La Commissione ha riscontrato che i due regimi sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, (i) l'aiuto sarà concesso per un periodo non superiore a dodici mesi, per i dipendenti che sarebbero stati altrimenti licenziati e per i lavoratori autonomi la cui attività commerciale è stata influenzata negativamente dall'epidemia di coronavirus; (ii) l'aiuto è subordinato al mantenimento del personale a tempo indeterminato per l'intero periodo di sovvenzione e al beneficio dei lavoratori autonomi che mantengono la propria attività commerciale per lo stesso periodo; (iii) in caso di cumulo di aiuti nell'ambito di entrambe le misure, l'aiuto rispetterà l'intensità massima dell'80% consentita dal quadro temporaneo; e (iv) in caso di cumulo con altre misure di sostegno all'occupazione, sarà esclusa la sovracompensazione dei costi salariali.

La Commissione ha concluso che le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate per combattere l'attuale crisi economica, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su questa base, la Commissione ha approvato le misure previste dalle norme UE in materia di aiuti di Stato. Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con i numeri di causa SA.57646 e SA.57759 nella registro degli aiuti di Stato sulla Commissione concorrenza sito Web una volta risolti tutti i problemi di riservatezza.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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