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Commissione europea

La Commissione ritiene che il sostegno pubblico polacco alla società chimica PCC sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato

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La Commissione europea ha concluso che due misure di sostegno per un totale di 23 milioni di euro concesse dalla Polonia all'azienda chimica PCC MCAA Sp. z o. o ("PCC") per un investimento in un nuovo impianto sono in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

L'indagine della Commissione

Nel 2012 e nel 2013, la Polonia ha concesso un sostegno pubblico a PCC per investire in un nuovo impianto per produrre acido monocloroacetico ultra-puro a Brzeg Dolny, in Polonia. Il sostegno ha assunto la forma di: (i) un sovvenzione diretta di 16 milioni di euro, e (ii) un esenzione fiscale fino a 7 milioni di euro. La Polonia non ha notificato il sostegno alla Commissione poiché riteneva di essere esentata dalla notifica ai sensi della Regolamento generale di esenzione per categoria del 2008 ('Regolamento generale di esenzione del 2008').

Nel febbraio 2014, la Commissione ha ricevuto un reclamo da un concorrente diretto di PCC, che sosteneva che la sovvenzione diretta non era in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato e avrebbe dovuto essere notificata. Nel 2016, la Polonia ha revocato l'esenzione fiscale dopo aver concluso che la misura non era in linea con il GBER del 2008.

A seguito di una denuncia, in ottobre 2019, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sia sulla sovvenzione diretta che sull'esenzione fiscale.

Nel settembre 2022, su ricorso della PCC, la Corte amministrativa suprema della Polonia ha stabilito che la Polonia non avrebbe dovuto revocare l'esenzione fiscale della PCC.

La valutazione della Commissione

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La Commissione ha valutato le due misure polacche ai sensi dell' Linee guida UE sugli aiuti regionali 2007-2013 ('RGA 2007-2013'). Sulla base della sua valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che:

  • La sovvenzione diretta e l'esenzione fiscale hanno avuto un 'effetto incentivo', in quanto hanno dato a PCC un incentivo reale per realizzare l'investimento a Brzeg Dolny, una regione svantaggiata. PCC non avrebbe realizzato l'investimento nella regione, o lo avrebbe realizzato su scala più ridotta, senza il sostegno pubblico.
  • Le importo complessivo dell'aiuto concessi dalla Polonia a PCC non hanno superato il massimale degli aiuti regionali applicabile alla regione di Brzeg Dolny.
  • Sebbene il denunciante avesse sostenuto che il mercato dell'acido monocloroacetico era in sovraccapacità al momento dell'investimento e che pertanto non si dovesse concedere alcun aiuto a sostegno dell'investimento, la Commissione ha concluso che la domanda non era in assoluto declino e che le prospettive di crescita futura sembravano promettenti al momento della concessione dell'aiuto.
  • Le effetti positivi delle misure superava qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell'UE.

sfondo

Norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare il GBER e le RAG, consentono agli Stati membri di sostenere lo sviluppo economico e l'occupazione nelle aree svantaggiate dell'Europa e di promuovere la coesione regionale nel mercato unico, garantendo nel contempo parità di condizioni tra gli Stati membri.

Il GBER dichiara specifiche categorie di aiuti di Stato (come gli aiuti regionali) compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'UE, a condizione che soddisfino determinate condizioni. Pertanto, esenta queste categorie dal requisito di notifica preventiva alla Commissione e di approvazione da parte di quest'ultima, consentendo agli Stati membri di concedere direttamente l'aiuto e informando la Commissione solo ex post.

I RAG stabiliscono le regole in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle aziende per sostenere gli investimenti in nuovi impianti di produzione nelle regioni meno avvantaggiate d'Europa. Per conformarsi ai RAG, una misura di aiuto deve rispettare una serie di condizioni, in particolare:

  • L’aiuto deve avere un reale “effetto incentivante”, ovvero deve effettivamente incoraggiare il beneficiario a investire in una determinata regione.
  • L'aiuto non deve superare il massimale degli aiuti regionali applicabile alla regione in questione e deve essere limitato al minimo necessario per attrarre gli investimenti nella regione svantaggiata.
  • L'aiuto non può essere concesso ad un'impresa in difficoltà.
  • Gli aiuti devono produrre effetti positivi che superino qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell'UE.

Gli orientamenti della Commissione per il periodo 2007-2013 si applicavano alle misure concesse fino al 30 giugno 2014, data in cui RAG 2014-2021 entrato in vigore.

La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.38330 nel Stato Registro degli aiuti sul canale sito internet del concorso una volta che sono state risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni di aiuti di Stato riportate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel State Aid Weekly e-News.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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